Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 26/03/2002

-Ritenuto che sia opportuno: provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnicoeconomiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche;

-assicurare paritā di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica;

-disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autoritā la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione;

-estendere il principio di cui al provvedimento Cip n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilitā, ferma restando la potestā di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate;

- attribuire al soggetto richiedente la facoltā di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilitā per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuitā con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti;

-prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione;

- prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attivitā di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualitā nell'applicazione delle modalitā di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalitā transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste;

Art. 1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autoritā per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue: servizio di connessione alle reti elettriche č il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi; connessione č il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuitā circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima; Gestione della rete č l'insieme delle attivitā e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivitā e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari; Gestore di rete č la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietā, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonchč delle attivitā di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici; impresa distributrice č l'impresa di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/1999, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma; impianto per la connessione č l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione; impianto di rete per la connessione č la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi; impianto di utenza per la connessione č la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; potenza di connessione č la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale č richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'art. 6 del presente provvedimento; soggetto richiedente la connessione č il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze giā connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; sviluppo č un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.

2.2. Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di generazione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a

a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano giā connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi

b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano giā connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

2.3. I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono

a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo n. 79/1999

b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale

c) i soggetti richiedenti la connessione.

2.4. I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui ai successivi titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche.

Art. 3. Modalitā per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

3.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti gestori di rete di cui all'art. 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 2, comma

2.4, pubblicano e trasmettono all'Autoritā le modalitā e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalitā e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.

3.2. Le modalitā e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere

a) le modalitā per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documen tazione richiesta

b) le modalitā e i tempi di risposta del Gestore di rete interessato

c) le soluzioni di massima per la connessione nonchč i termini di validitā della soluzione proposta dal Gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta

d) le modalitā per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente

e) le modalitā e i tempi in base ai quali il Gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione

f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici

g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.

3.3. Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori

a) potenza di connessione

b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione

c) tipologia dell'impianto per il quale č stato richiesto l'accesso alle infra strutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica

d) topologia della rete elettrica esistente

e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema e lettrico.

3.4. I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autoritā nell'ambito delle determinazioni di cui all' art. 8, al comma 8.6.

Art. 4. Impianti di connessione

4.1. L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o pių punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.

4.2. Il Gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a

a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1.1

b) gli impianti di utenza per la connessione.

4.3. Il Gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilitā č prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera g).

4.4. Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili al Gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione, nonchč per la gestione, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il gestore medesimo prima dell'inizio della realizzazione.

4.5. Il soggetto richiedente la connessione puō domandare, all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte dai gestori di rete, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per

Art. 5. Presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche

5.1. Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

 

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